Autorizzazione all’esportazione – Dispositivi di Protezione Individuale

Autorizzazione all’esportazione – Dispositivi di Protezione Individuale
Maeci

COMUNICATO AGLI OPERATORI

Si comunica che ai sensi del Regolamento (UE) n. 402 del 14 marzo 2020 e relative Linee Guida della Commissione Europea (VERSIONE AGGIORNATA al 20.3.2020) per l’esportazione di dispositivi di protezione individuale nei Paesi extra UE, a causa del persistere della crisi epidemiologica e della necessità di assicurare all’Unione Europea la disponibilità di dispositivi di protezione individuale di cui all’Allegato 1 del citato Regolamento, l’esportazione degli stessi nei Paesi extra UE è sottoposta ad autorizzazione di questa amministrazione, sentita la Protezione Civile.

Ai sensi della rettifica apportata oggi dalla Commissione UE al predetto Regolamento, da tale procedura sono esentate le esportazioni di DPI verso i Paesi EFTA (Islanda, Lichtestein, Norvegia e Svizzera), verso Andorra, Far Oer, Repubblica di San Marino e Vaticano e verso i Paesi che hanno rapporti speciali con Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito (i cosiddetti “Annex II countries”) .

Le domande dovranno pervenire con Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:

dgue.10@cert.esteri.it

Il rilascio delle autorizzazioni avverrà entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della di richiesta via PECove ricorrano i necessari presupposti elencati all’art. 2, co. 3, del citato Regolamento (UE) n.402/2020.. Nel caso in cui, tuttavia, i dispositivi di protezione si trovino in un altro Stato membro dell’UE diverso dall’Italia, dovrà essere previamente acquisito da questa Amministrazione il nulla osta dello Stato membro, che potrà accordarlo o negarlo entro 10 giorni dalla richiesta.

Le domande (in formato PDF) andranno presentate secondo il modello di autorizzazione riportato nell’Allegato II del Regolamento, ogni campo correttamente compilato secondo le note esplicative.

La domanda potrà essere presentata dal rappresentante legale dell’azienda esportatrice oppure da un operatore commerciale intermediario munito di espressa delega speciale a presentare istanza di esportazione di dispositivi di protezione individuale, rilasciata dall’esportatore e accompagnata da documento di identità del delegante.

La domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata da:

– Prove commerciali comprovanti che la vendita della merce avviene per i soli casi di cui all’art. 2 comma 3 del Regolamento, e dalle quali si evinca chiaramente la tipologia di merce, la quantità, le unità, la dogana di partenza della merce, e il paese di destinazione.

– Eventuale delega speciale dell’esportatore.

– Autocertificazione dell’esportatore o dell’operatore economico il quale dichiara:

che le informazioni contenute nel modello di domanda sono esatte e fornite in buona fede;
che i documenti prodotti corrispondono a quelli in suo possesso e si impegna a conservarli per cinque anni;
di essere stabilito in Italia.
– Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679.

Per eventuali informazioni si prega di scrivere all’indirizzo e-mail dgue.dpi@esteri.it