Maximator e il ricorrente tema del controllo pubblico delle informazioni personali

di Massimo Ortolani

E’ recente una notizia che getta un ulteriore fascio di luce sui segreti dei servizi di intelligence di molti paesi amici. Il tema è ancora una volta quello della ricerca del giusto equilibrio tra esigenze di sicurezza nazionale e di tutela della privacy individuale. Secondo l’Economist infatti circa un mese fa un professore olandese di informatica avrebbe pubblicamente rivelato l’esistenza, sin dalla fine degli anni Settanta, dell’alleanza cosiddetta Maximator, dal brand della birra che riempiva i boccali degli specialisti informatici dell’Intelligence di Danimarca, Germania e Svezia, incontratisi nel 1979 quando decisero di unire le loro forze per intercettare e decifrare le comunicazioni inviate dai satelliti. A questo primo gruppo di 4 paesi si sarebbero unite da subito l’Olanda e successivamente la Francia.
La notizia appare rilevante in quanto Maximator, sebbene tenuto nascosto per decenni, avrebbe operato concomitantemente all’attività in parallelo condotta dai paesi dei Five Eyes, Usa, gran Bretagna, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Inoltre avrebbe scambiato informazioni di dettaglio su talune debolezze delle macchine di cifratura utilizzate nel corso del tempo, molte delle quali fabbricate da una nota azienda svizzera. Fortunatamente, sottolinea l’Economist, le società controllanti tali imprese produttrici facevano capo ad organizzazioni di intelligence occidentali. Cosicchè la Germania avrebbe potuto fornire informazioni ai suoi partner di Maximator sui punti deboli di quelle macchine, consentendo loro il beneficio di decifrare la posta altrui. Mentre non è dato sapere fin dove si saranno nel tempo spinte le alleanze per scambi di collaborazione sia tra Maximator e Five Eyes, che sotto l’ombrello dell’alleanza cosiddetta dei Quattordici Occhi (SIGINT Seniors Europe), che vede riuniti i paesi di Maximator e di Five Eyes con quelli di Spagna, Italia, Norvegia e Belgio.
Trattasi di alleanze intercettative a tutela dell’incolumità personale, in passato messa fortemente a repentaglio in tali paesi dalle minacce terroristiche.
Oggi però la minaccia sembra essere mutata nella sua configurazione di origine, palesandosi maggiormente come minaccia per il grado di competitività tecnologica di una nazione (spionaggio industriale), ovvero come il forte rischio, di natura geopolitica relativo ad ingerenze / disinformazioni e mirata a destabilizzare / orientare equilibri politici all’interno degli stati.
Tutto ciò con conseguenti implicazioni di natura giuridico-istituzionale per l’attività di intercettazione e sorveglianza, ben diverse da giurisdizione a giurisdizione. Si tratta, in sostanza dell’antico conflitto tra legge scritta e legge morale, di un dilemma assimilabile a quello di Antigone, quando la legge scritta contrasta con quella “naturale”. E che viene risolto sul piano giuridico-costituzionale in diverse forme, a seconda della percezione politica delle diverse minacce che si presentano nel tempo. Al riguardo una recente sentenza della Corte costituzionale tedesca sostiene la tesi che la Bnd, l’agenzia di Intelligence esterna della Repubblica Federale Tedesca, debba sentirsi vincolata al rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione tedesca anche quando svolge le proprie attività al di fuori dei confini nazionali. Per cui la sorveglianza strategica delle telecomunicazioni di soggetti stranieri in altri Paesi viene in tal modo giustificata, in particolare quando sia informata al rispetto del principio di proporzionalità, ma solo se affiancato ad un controllo giuridico obiettivo ed indipendente. Con il vantaggio che, proprio grazie all’alleanza intercettativa, anche i cittadini di stati esteri possano in tal modo beneficiare delle informazioni reperite tramite tale sorveglianza sul loro territorio. Però con l’ulteriore vincolo, sottolinea la Corte tedesca in relazione alla cooperazione tra agenzie di intelligence, che siano ottenuti da parte dei partner i necessari chiarimenti in merito alle specifiche situazioni di rischio.
Mentre per quanto riguarda il grado di sorveglianza personale con intercettazioni / intrusioni ammissibili per legge all’interno di uno stesso paese, il supporto regolamentare appare di non facile normazione. Ad esempio non è passata al Congresso americano la riforma della legge sull’antiterrorismo dell’Intelligence. Con la proposta di riforma si sarebbe consentita la continuazione del controllo della FBI (scaduto due mesi fa) sulla navigazione in internet, in ossequio allo spirito del Patriot Act emanato dopo l’attacco alle Torri gemelle. E di potere quindi spiare nei computer di qualunque cittadino americano per registrare i dati su modalità e contenuti delle sue navigazioni internettiane, pur con l’aggiunta di cautele per la privacy. Al voto contrario di chi si era dichiarato in precedenza a favore della continuazione del controllo, si è aggiunta sia la contrarietà del presidente americano, per ragioni di opportunità politica esplicitate su Twitter, che il disaccordo del Dipartimento della Giustizia su specifici contenuti del disegno di legge.
Per quanto concerne le azioni di ingerenza e di pervasività con riferimento ai cittadini europei e della Ue in particolare, la tematica del controllo pubblico delle informazioni personali tra salvaguardia della sicurezza nazionale e tutela della privacy si pone oggi fondamentalmente in relazione alla raccolta dei dati sanitari imposti dalla pandemia. Atteso che l’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta”) e l’articolo 16, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”) stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano, i cittadini della Ue dovrebbero adoperarsi per controllare che la promessa temporaneità dei dati acquisiti con le misure di controllo degli spostamenti, porti sicuramente alla loro eliminazione al termine del periodo necessario. Così come dovrebbero essere eliminati anche i dati personali di quanti si siano trovati in circostanze che, secondo il giudizio delle autorità preposte, potrebbero avere alimentato il contagio.