di Maddalena Pezzotti –
I mezzi di combattimento, ovvero le armi, o i sistemi d’arma, nella condotta delle ostilità, possono essere convenzionali o illegali. Appartengono all’ultimo gruppo quelli vietati in forma esplicita, come le armi di distruzione di massa, e quelli che vengono utilizzati in modo improprio, impongono sofferenze inutili o non giustificate dal raggiungimento dell’obiettivo militare, come il ricorso ad armi non di precisione in una zona ad alta densità abitativa, che determina perdite tra la popolazione civile e danni ai beni di natura civile. Ai sensi dell’art. 36 del I Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra (1977), gli stati hanno l’obbligo di determinare, in fase di studio, sviluppo, acquisizione o adozione, se i mezzi di combattimento siano compatibili con il diritto internazionale.
La Conferenza diplomatica di Ginevra, e la Convenzione sul divieto e la limitazione di talune armi classiche, capaci di causare ripercussioni traumatiche eccessive o di colpire in modo indiscriminato (Ccw per la sigla in inglese), entrambe del 1980, sono state fondamentali nella regolamentazione degli armamenti. La normativa fino ad allora vigente, il cui precedente intervento risaliva al 1907, infatti, non teneva conto di oltre settant’anni di progressi scientifici e tecnologici nel settore industriale bellico e di evoluzione giuridica.
La Ccw è uno strumento flessibile e dinamico, in grado di fornire risposte concrete all’esigenza di porre un freno alle armi di nuova introduzione che rechino mali superflui. Sono stati annessi protocolli su schegge non localizzabili ai raggi X (1980); mine, trappole e altri ordigni esplosivi (1981); dispositivi incendiari (1980); laser accecanti (1995); e residuati di guerra detonanti (2003).
Il blocco delle armi che rilasciano schegge non localizzabili ai raggi X è sancito dal I Protocollo della Ccw, in quanto la loro difficile individuazione infligge forte patimento e impedisce di salvare vite quando possibile. Non rientrano nella previsione quelle armi che rilasciano schegge non localizzabili ai raggi X quale risultato accidentale e accessorio di un’azione militare compiuta per altre finalità.
La disciplina delle mine anti-persona, che era improntata sul diritto consuetudinario, ha avuto regolamentazione pattizia con il II Protocollo della Ccw, poi modificato e rafforzato nel 1996. Sono previste solo contro bersagli militari, con contestuale adozione di misure precauzionali volte alla tutela della popolazione civile (segnalazione dei campi minati, scambio d’informazioni tra le parti e collaborazione nell’opera di sanamento), così come l’estensione dell’ambito di applicazione ai conflitti non internazionali, la messa al bando delle mine che non si autodistruggono o non si auto-disinnescano, l’obbligo di sanamento a carico di chi le ha collocate, e sanzioni penali per le violazioni.
Anche l’interdizione delle trappole esplosive discende dal II Protocollo della Ccw. Fra queste, si evidenziano quelle collegate o associate a segni ed emblemi protettivi o altri oggetti portatili inoffensivi (giocattoli per fanciulli, alimenti, bevande, apparecchi domestici), fabbricati per contenere materiale plastico. Il proposito è di proteggere la popolazione civile e di evitare che i combattenti siano vittime di atti di perfidia.
Il III Protocollo della Ccw proibisce i dispositivi incendiari concepiti “per dare fuoco a oggetti o per procurare ustioni a persone mediante l’azione della fiamma, del calore o di una combinazione di fiamma e calore, sprigionata dalla reazione chimica di una sostanza lanciata sul bersaglio”. Questi possono assumere diverse forme, quali lanciafiamme, obici, razzi, granate, mine e bombe. Non sono considerati tali quelli che producono conseguenze fortuite (munizioni illuminanti, traccianti e fumogene, e proiettili perforanti) sempreché queste non abbiano lo scopo di ustionare, ma siano destinate a obiettivi militari, per esempio veicoli blindati.
Il IV Protocollo della Ccw preclude i laser accecanti progettati con l’intento esclusivo di indurre cecità permanente, ossia una privazione della vista irreversibile e non correggibile. La protezione cessa allorquando coloro contro i quali è puntata l’arma si avvalgono di visori notturni. Non rientrano i laser abbaglianti e anti-materiali e i sistemi laser puntati contro strumenti ottici, anche se, in questi casi, l’accecamento di una persona può essere indotto come esito inatteso o indiretto.
Negli anni novanta, in parallelo al lavoro in seno alle Nazioni Unite, ha preso piede un processo alternativo di codificazione e contenimento degli armamenti, promosso da paesi che richiedevano uno standard umanitario più elevato. Queste negoziazioni hanno portato alla stipula delle convenzioni sulle mine antiuomo del 1997 (l’estensione della tutela non appariva ancora sufficiente, in quanto il divieto assoluto era riferito alle sole mine non rilevabili, di plastica senza componenti metalliche) e sulle munizioni a grappolo del 2008.
La Convenzione di Oslo-Ottawa vieta in maniera assoluta l’uso, stoccaggio, produzione e trasferimento di tutta la gamma di mine anti-persona da parte degli stati contraenti, fatta salva l’esigenza di un quantitativo minimo per l’addestramento del proprio personale per le operazioni di bonifica. La Convenzione, che conta con 164 stati parte, tuttavia, non è stata sottoscritta da Stati Uniti, Cina, Russia e Israele, i quali hanno, invece, ratificato il II Protocollo della Ccw, e posteriori emendamenti. L’Italia aveva agito con qualche mese di anticipo (Legge n. 374 del 29 ottobre 1997), estendendo l’interdizione alle mine anticarro con apparato di anti-manipolazione, non incluse nelle convenzioni.
La Convenzione di Dublino-Oslo limita le munizioni a grappolo, adoperate per rendere impraticabili piste aeroportuali, porti e vie di comunicazione, colpire concentrazioni di truppe avversarie, e distruggere veicoli blindati o armamenti nemici, e formate da un involucro (bomba, missile o granata) contenente sub-munizioni, da poche unità a diverse centinaia, che lanciate contro l’obiettivo, per via aerea o terrestre (cannoni, lanciarazzi, mortai), si aprono e deflagrano al contatto. Sono proibite tutte le munizioni a grappolo il cui uso, sviluppo, produzione, deposito o trasferimento causi “danni inaccettabili ai civili”. Si tratta, tuttavia, di un provvedimento parziale, non essendo comprese quelle che producono effetti elettrici e quelle con proprietà da prevenire contraccolpi indiscriminati (sub-munizioni inferiori a dieci unità, peso maggiore ai quattro chili ciascuna, in grado di individuare un target specifico, comprensive di meccanismi di auto-distruzione o di auto-disattivazione). Pertanto, la loro liceità dipende da variabili tecniche e tipologie di impiego, suscettibili di verifiche e interpretazioni. Nei conflitti in Kosovo, Afghanistan, Iraq e Libano, hanno provocato stragi, soprattutto di ragazzi, attratti e ingannati dal colore giallo brillante del rivestimento, in quanto una percentuale rilevante, che può superare la soglia del 20 per cento, non detona e si trasforma, di fatto, una mina anti-persona.
Sulla base delle norme attuali, e in applicazione del principio delle “sofferenze inutili”, altri armamenti sono stati proscritti o arginati dalla comunità internazionale. Fra questi, i proiettili esplosivi o incendiari di peso inferiore ai quattrocento grammi e le pallottole che si schiacciano o si dilatano nel corpo umano.
Il divieto dei primi, stabilito dalla Dichiarazione di San Pietroburgo (1868), è riferito ai soli proiettili usati come arma anti-persona. Sono, pertanto, consentiti in altre designazioni, ad esempio contro beni di carattere militare e nei combattimenti aerei, perché in questi casi non sono indirizzati in modo intenzionale sui combattenti.
Le seconde sono vietate dalla Dichiarazione del L’Aja (1899), in quanto in grado di cagionare ferite gravi e persistenti a seguito della frammentazione dell’involucro esterno al momento dell’impatto. Sono anche conosciute come dum-dum bullets, dal nome dell’arsenale nei pressi di Calcutta dove venivano prodotte.












