di Maddalena Pezzotti –
I sistemi d’arma per la distruzione di massa sono disciplinati da importanti trattati internazionali, come la Convenzione sul Divieto di messa a punto, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche o a base di tossine, e sulla loro distruzione (1972), e la Convenzione sul Divieto di messa a punto, produzione, stoccaggio e uso di armi chimiche, e sulla loro distruzione (1993), quest’ultima ritenuta lo strumento giuridico più evoluto, in quanto prevede incisive procedure di verifica, e istituisce una struttura permanente, con sede a L’Aja, di applicazione delle disposizioni. Questi sistemi annoverano anche gli armamenti nucleari, regimentati dal Trattato di non proliferazione nucleare (1970) e dal Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (2017).
Inoltre, ci sono alcune armi, il cui impiego non è regolamentato in maniera esplicita, perché in alcuni casi gli effetti su persone e ambiente non sono ancora stati studiati a fondo, ma che pongono dubbi di liceità in determinati scenari, giacché comportano ripercussioni che potrebbero tradursi in danni di grande estensione. La comunità internazionale deve confrontarsi con queste tipologie di armamenti, alla luce della proibizione di porre in essere attacchi indiscriminati, nonché della violazione dei principi di proporzionalità e di precauzione nella condotta militare.
Armi chimiche e biologiche.
Il Protocollo di Ginevra del 1925 veta le armi biologiche. Queste, che comprendono le armi batteriologiche, sono state di nuovo oggetto di disciplinamento nel 1972. La succitata Convenzione, tuttavia, essendo un trattato di disarmo, non contiene una direttiva espressa circa la loro interdizione, che resta quindi ancorata nelle disposizioni del 1925. È assiomatico, peraltro, che la Convenzione confermi in via implicita la messa al bando delle armi biologiche, atteso che non si può utilizzare ciò che non è possibile produrre o acquisire.
Il Protocollo di Ginevra del 1925 proibisce, altresì, le armi chimiche. Queste erano già state interdette dalle Convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907. Su questa materia, in particolare, il Protocollo impedisce di adoperare “gas asfissianti, tossici o simili” in guerra, pur consentendoli nel contesto di rappresaglie. Le armi chimiche sono state, in seguito, precluse in maniera assoluta dalla Convenzione del 1993, che include il loro divieto a titolo di rappresaglia. La Convenzione proscrive, altresì, l’uso degli agenti antisommossa, per esempio i lacrimogeni, come metodo di combattimento, ammettendone però il ricorso per motivi di ordine pubblico.
Armi nucleari.
Il Trattato di non proliferazione nucleare si basa sui pilastri della non proliferazione, il disarmo e l’uso pacifico dell’energia nucleare. Entrato in vigore per una durata iniziale di venticinque anni, è stato esteso a tempo indefinito nel 1995, e conta con 191 paesi. Impegna gli stati non nucleari a non produrre o acquisire armi, e i cinque stati nucleari ufficiali – Stati Uniti, Russia, Cina, Regno Unito, Francia -, ovvero quelli che avevano sviluppato testate prima del 1967, e che godono di una posizione preminente anche nell’ambito delle Nazioni Unite, quali membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, a ridurre gli arsenali, attraverso accordi bilaterali. A causa di questa situazione sbilanciata, Israele, India e Pakistan, che sono potenze nucleari, non vi hanno mai aderito, e la Corea del Nord si è ritirata nel 2003.
Il 4 febbraio 2026, il Nuovo trattato sulla riduzione delle armi strategiche (New Start, per la sigla in inglese) tra Stati Uniti e Russia, è giunto al termine, e non è stato rinnovato, permettendo a entrambe di produrre armi nucleari senza alcun limite. Sebbene sia stato siglato nel 2010, e rinnovato nel 2021, la storia degli accordi tra Washington e Mosca risale al 1991, con Start I, Start II, e Sort. New Start fissava limiti sugli ordigni che ciascuna fazione poteva possedere: 1.550 tra testate e bombe nucleari; 800 vettori nucleari tra missili balistici intercontinentali, sottomarini nucleari lanciamissili e bombardieri pesanti; 700 vettori nucleari tra missili balistici intercontinentali, sottomarini nucleari lanciamissili e bombardieri pesanti, contemporaneamente operativi. Russia e Stati Uniti sono i paesi con più testate nucleari al mondo, distaccando di molto tutti gli altri. Nonostante, il numero sia diminuito per entrambi nel corso degli anni, detengono comunque dalle cinque alle dieci volte quello posseduto dalle altre potenze nucleari.
Nel 1996, la Corte internazionale di giustizia, con proprio parere, ha affermato che l’uso delle armi nucleari è in generale contrario alle regole del diritto internazionale applicabili ai conflitti armati, ma sarebbe accordato in talune ipotesi estreme di legittima difesa, in cui viene messa in causa la stessa esistenza di uno stato. Il parere contiene contraddizioni e ambiguità, a partire dal fatto che appartiene più allo ius ad bellum, ovvero la legittimità del ricorso alla forza armata, che allo ius in bello, ovvero il diritto applicabile in un conflitto. Soprattutto, mette a rischio il principio di uguaglianza dei belligeranti. Sulla stessa questione, il Tribunale di Tokio, con una sentenza del 1963, nel caso Shimoda, aveva sostenuto che l’utilizzo di armamenti nucleari fosse contrario al diritto internazionale umanitario, in quanto viola l’obbligo di non causare sofferenze inutili. Per l’appunto, le norme pattizie e consuetudinarie bandiscono pratiche, di certo, meno gravi.
Armi di dubbia liceità.
Il fosforo bianco è un agente tossico, essendo di 50 milligrammi la dose letale media, con grande facilità di combustione (infiammazione spontanea a circa 35 gradi). Il suo impiego è considerato lecito: nelle munizioni illuminanti, traccianti e fumogene; nei sistemi di segnalazione, e negli inneschi degli ordigni (per esempio il napalm), anche se producono un effetto incendiario imprevisto. Non è, invece lecito: come arma chimica per colpire le persone o l’ambiente, sfruttando le proprietà tossiche o caustiche; come arma incendiaria, lanciata da terra, per attaccare un obiettivo militare, situato all’interno di una zona con concentrazione di civili; sempre come arma incendiaria quando il lancio avviene da aeromobile. Ai fini della liceità da terra contro un target militare, ci deve essere una netta separazione da aree civili, e devono essere applicate tutte le misure precauzionali possibili, per evitare contraccolpi fortuiti o indiretti a persone civili e ai beni di carattere civile.
I divieti sussistono solo per gli stati che hanno ratificato il III Protocollo della Convenzione sulle armi convenzionali (1980) che proibisce le armi incendiarie contro la popolazione civile. Gli stati non aderenti devono, nondimeno, adottare precauzioni per evitare o minimizzare danni incidentali. Le armi al fosforo bianco, per il loro potenziale di distruzione di massa, sono state sospese nel 2009, come misura aggiuntiva. Israele confermò il loro uso, nel conflitto israelo-libanese del 2006, senza specificare dove e contro quali obiettivi; e nel conflitto israelo-palestinese in proiettili fumogeni per creare cortine, atte a proteggere i soldati israeliani contro le capacità anti-tank di Hamas, in aree ad alta densità abitativa. Secondo il rapporto Goldstone, sull’accertamento dei fatti dopo il cessate il fuoco del 2008, Israele avrebbe utilizzato il fosforo bianco a Gaza come munizione esplosiva in zone urbane, con un rischio per i civili eccessivo in relazione allo specifico vantaggio militare (caso famiglia Abu Halima).
L’uranio impoverito è una miscela che deriva dalla lavorazione dell’uranio naturale, meno radioattivo di circa il 40 per cento. Possiede delle proprietà fisiche particolari, quali la densità elevatissima e una notevole duttilità. Essendo piroforico – prende fuoco in modo spontaneo a contatto con l’aria -, le sue particelle sono tossiche. Può essere considerato lecito, nelle strumentazioni scientifiche e le tecnologie avioniche e navali, ad esempio, come contrappeso in applicazioni aerospaziali. Non è lecito quale arma radiologica o arma chimica. Si ritiene di dubbia liceità, nelle blindature dei sistemi d’arma e nelle munizioni perforanti, che potrebbero provocare sofferenze persistenti nel tempo e alterazioni, durevoli o estese, all’ambiente naturale.












