di Yari Lepre Marrani –
Una breve ma densa disamina giuridica della storia del diritto moderno occidentale non può eludere l’apporto gigantesco e lungimirante che le dottrine illuministiche hanno dato per porre fine alla barbarie legislativa del passato, aprendo le porte al concetto di Stato di diritto basato sulla ragione. E i principi illuministi di razionalità, uguaglianza e libertà hanno trovato forma nella codificazione delle leggi perché senza codici non c’è chiarezza del diritto e senza quest’ultima, non c’è Stato di diritto. In tempi come quelli attuali in cui domina la disunione politica e militare europea, merita aprire una luce sulla parallela disunione giuridica che regna sovrana tra gli Stati dell’UE, a partire dalla mancanza di una Costituzione europea, fonte superprimaria mancante ma da cui dovrebbe derivare, come corollario, la creazione di un codice civile e penale europei.
I codici civili moderni hanno origine principalmente dal Codice Napoleone del 1804, che unì la tradizione romanistica con i principi della Rivoluzione Francese come l’uguaglianza davanti alla legge. Questo codice divenne un modello per molte nazioni, inclusi i primi codici civili italiani pre-unitari. L’Italia promulgò il suo primo codice civile nel 1865, influenzato dal modello francese, per poi arrivare all’attuale codice del 1942, che unificò il diritto civile e commerciale ed è ancora in vigore, sebbene ampiamente modificato, rivisto, aggiornato. Giusnaturalismo e Illuminismo, promuovendo le idee di diritti naturali inalienabili dell’uomo e del cittadino, derivanti dalla ragione, sono stati la premessa ideologica e dottrinale alla codificazione moderna e se quest’ultima si basa su fondamenta gettate dal diritto romano. I codici moderni si basano sulle fondamenta del diritto romano, in particolare sul Corpus Iuris Civilis di Giustiniano (VI secolo d.C.); questo corpus fornì un sofisticato modello per contratti, diritto di famiglia, procedura e successioni, senza la Rivoluzione francese e l’impero napoleonico, l’occidente sarebbe ancora fermo a quei formicai legislativi che, nei secoli precedenti la Rivoluzione stessa, hanno privato il cittadino di quello Stato di diritto senza il quale la libertà degli individui è in costante pericolo.
Identificazione tra codificazioni e Stato nella modernità.
La storia delle codificazioni moderne si intreccia con quella dello Stato tanto da identificarsi con essa. Le prime codificazioni moderne, le cd. “codificazioni giusnaturalistiche”, rappresentano il parto delle prime manifestazioni dello stato moderno post-rivoluzionario e di esso, come afferma Max Weber, ne sono, con la pubblica amministrazione, uno dei pilastri. Il difficile e talvolta tortuoso cammino che ha condotto la storia Europea allo Stato moderno ha caratterizzato anche la storia delle codificazioni: è nel Cinquecento, in corrispondenza con la fine del Medioevo e la formazione dei primi embrionali modelli di Stati, che la parola codice ritorna, dopo un lunghissimo letargo, a circolare tra i giuristi, e non a caso proprio in Francia laddove il processo di formazione di uno Stato unitario e accentrato risulta molto avanzato. Da allora la tensione verso la codificazione, sorretta ed alimentata dal giusnaturalismo e dal razionalismo, ha rappresentato l’obiettivo principale della politica del diritto degli stati assoluti, poi compiutamente concretizzatosi con la promulgazione del Code Napoléon. E’ chiaro pertanto che i codici e le codificazioni, dopo più di un secolo di esaltazione e mitizzazione, abbiano seguito e seguano la sorte dello Stato anche nella fase discendente della loro parabola. Il Codice Napoleone è il capostipite dei codici civili moderni. Fu il primo a unire la tradizione romanistica con i nuovi principi rivoluzionari, garantendo la chiarezza delle norme e l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. La Rivoluzione aveva eroso lo Stato monarchico assoluto, permettendo la rivoluzione politica borghese; con l’erosione dello Stato assoluto, anche la storia del diritto fu totalmente capovolta, a riprova del profondo legame che da sempre lega il diritto e il concetto di codificazione a quello di Stato.
Il Codice napoleonico (Code Napoleon): padre dei codici civili moderni degli Stati non anglosassoni.
Il Codice napoleonico (Code Napoleon), denominazione attribuita al Codice civile dei Francesi, e in modo ufficiale a esso riconfermata con decreto del 1852 per ricordare, in “omaggio alla verità storica”, l’energico impulso e la personale partecipazione che alla sua redazione,e alla definitiva emanazione, diede Napoleone Bonaparte. La codificazione del diritto civile francese fu assai laboriosa, per quanto, già prima della Rivoluzione, essa si presentasse come una delle maggiori necessità della legislazione in materia, perché questa risultava suddivisa tra la legislazione romana, vigente nelle province meridionali, e la legislazione consuetudinaria, vigente nelle province settentrionali(e raccolta, quest’ultima, nei c.d. Coutumes) dando luogo a disparità giuridiche assai gravi nell’ambito dello stesso territorio nazionale. Falliti i tentativi di codificazione, peraltro modesti, promossi ai tempi dei grandi re francesi, l’idea e l’impresa di unificare il diritto privato, già auspicata e perseguita in parte dai giuristi col poderoso impianto del “Diritto Comune”, venne subito ripresa dalle diverse assemblee legislative della Rivoluzione francese, avanti alle quali si susseguirono, tuttavia senza successo, ben quattro progetti di codice civile, eminentemente dottrinari e troppo smilzi, dovuti particolarmente all’opera di Jean – Jacques Regis, duca di Cambaceres(1753 – 1824).Ma, divenuto Bonaparte primo console, egli affidò la compilazione del progetto ad una commissione formata di soli quattro membri(Tronchet, Bigot de Preameneu, Maleville e Portalis) che vi provvidero con grande sollecitudine, e sul progetto così redatto provocò le osservazioni delle corti giudiziarie, inoltrandolo poi alla discussione delle assemblee legislative. Con grande tenacia e anche con un’avveduta riforma nella costituzione dello stesso Tribunato, che in ispecie ostacolava il progetto, ebbe ragione di ogni opposizione, riuscendo, in soli quattro anni dalla sua prima impostazione, a emanare il codice il 21 marzo 1804, raccogliendo infine a unità le trentasei successive leggi nelle quali esso risultò approvato dal Corpo legislativo. Il Codice napoleonico comprende tre libri e un titolo preliminare, il quale ultimo consta soltanto di sei articoli riferentisi alle disposizioni generali intorno alle leggi, alla loro applicazione ed entrata in vigore, ed è tutto ciò che rimane di un più ampio libro preliminare a carattere dottrinale – filosofico, enunciativo dei diritti ispiratori del codice, ma che fu soppresso.
I tre libri riguardano rispettivamente le “Persone”, i “Beni” e i “Differenti modi con cui si acquista la proprietà” e hanno tra loro notevoli sproporzioni. Il primo, concernente le persone, risulta di circa cinquecento articoli e con la posizione giuridica del cittadino regola gli atti dello stato civile, la tutela, l’emancipazione e l’interdizione; il secondo, di circa duecento articoli, si occupa delle diverse classificazioni dei beni, del diritto di proprietà, dell’usufrutto e della servitù; infine il terzo comprende, sotto un titolo quanto mai generico, tutta la dinamica del diritto civile, dalle successioni legittime e testamentarie, alle donazioni, ai principi generali delle obbligazioni, alle regole speciali per i singoli contratti, ai privilegi, alle ipoteche e alla prescrizione, e assorbe più di due terzi dell’intero codice, ricco, nel suo complesso, di più di duemila articoli. L’opera legislativa svolta nel Codice napoleonico fu ispirata a grande moderazione e saggezza, utilizzandosi, e in genere con giusta misura, le fonti principali del diritto francese anteriore, il diritto consuetudinario e il diritto romano, ma facendo nello stesso tempo valere quei principi ugualitari proclamati dalla Rivoluzione francese, sotto la cui egida esso è sorto, e che dovevano poi espandersi nel mondo civile e in Europa. Il momento storico di relativa calma, tra le tempeste della Convenzione e i successivi fulgori dell’Impero, favorì questo suo spirito di equilibrio, motivo non ultimo del suo fascino sui legislatori, ma notevole è anche l’influenza dispiegata sui suoi redattori dalle opinioni dottrinali del grande giurista Robert Joseph Pothier (1699 – 1772), così come va ricordata per certe soluzioni e per l’introduzione di determinati istituti (es.l’adozione e il mutuo consenso come causa di divorzio) l’influsso personale e diretto di Napoleone.
Pure ammirevoli rispetto ad altre codificazioni compiutesi in quel tempo, sono la chiarezza del suo stile e il metodo della sua costruzione, notevole anche la totale abrogazione che esso sanzionò del diritto anteriore. Le dottrine principali e più caratteristiche contenute nel codice riguardano l’organizzazione, ma pure la secolarizzazione della famiglia, onde il matrimonio civile distinto dal religioso; l’affermazione individualistica del diritto di proprietà; la scomparsa dei privilegi nei diritti di successione; la salvaguardia vigorosa della libertà civile, per cui si esclude l’uso della coercizione come mezzo di esecuzione delle obbligazioni: il principio della circolazione dei beni contro l’inalienabilità delle terre, ecc. Punti deboli sono invece ritenuti specialmente la mancanza della trascrizione, onde la trasmissione degli immobili si mostra deficiente dal punto di vista della tutela dei terzi, e il regime ipotecario, assai trascurato, ma a tali manchevolezze ha poi provveduto la legislazione posteriore che lo ha del resto modificato in più parti, seppure il vecchio ma ancor vegeto codice sia tuttora a base del diritto privato francese. Quanto alla sua fortuna e alla sua influenza sulla legislazione civile dei popoli europei, esse possono, senza esitazioni, qualificarsi incomparabili rispetto a qualunque altra codificazione. Se si escludono i popoli anglosassoni, non v’è infatti codificazione di diritto privato compiutasi negli ultimi secoli che non abbia assorbito qualcosa del Codice civile dei Francesi, tenuto sempre presente come primo modello. Esso fu, del resto, esteso anche in modo concreto alle popolazioni europee, tra cui l’italiana, durante il periodo di sottomissione all’impero napoleonico. Per la nostra codificazione, il Codice napoleonico deve essere annoverato tra una delle maggiori fonti del nostro codice civile del 1865, soprattutto per la sua diretta discendenza dal diritto romano.












