La protezione temporanea per i profughi ucraini in Ue: di cosa si tratta?

di Irene Boggio * –

Tra il 24 febbraio, data d’inizio dell’invasione militare russa dell’Ucraina, e il 24 marzo, più di 3,9 milioni di persone (secondo l’UNHCR) hanno abbandonato l’Ucraina per cercare rifugio in uno dei Paesi circostanti. La maggior parte (3,55 milioni) ha trovato riparo in Unione Europea, avendo fatto ingresso in Polonia, Romania, Ungheria o Slovacchia.
L’eccezionale pressione migratoria generatasi al confine orientale dell’Unione per via del conflitto in corso ha spinto la Commissione, il 2 marzo, a proporre al Consiglio l’attivazione della protezione temporanea – strumento introdotto dalla Direttiva 2001/55/CE e sinora mai utilizzato – in favore dei profughi provenienti dall’Ucraina. Come previsto dalla stessa direttiva 2001/55/CE, la Commissione ha avanzato la propria proposta su richiesta degli Stati Membri, i cui ministri dell’Interno si erano pronunciati a favore dell’attivazione del meccanismo di protezione temporanea in occasione della riunione straordinaria del Consiglio “Giustizia e Affari Interni” del 27 febbraio. La proposta della Commissione è stata quindi presa in esame dallo stesso Consiglio “Giustizia e Affari Interni”, che, riunitosi nuovamente il 3 e 4 marzo, ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2022/382, che ha determinato l’attivazione della protezione temporanea.
A motivare la scelta di dare applicazione alle disposizioni contenute nella suddetta direttiva è stata la constatazione, da parte del Consiglio, della pressione insostenibile a cui i sistemi di asilo degli Stati membri sarebbero stati presto sottoposti se anche solo la metà dei profughi ucraini avesse presentato all’arrivo domanda di protezione internazionale, in assenza di altri meccanismi di tutela di più rapida attivazione come la protezione temporanea. L’applicazione ai profughi ucraini del regime di protezione temporanea, inoltre, avrebbe assicurato a ciascuno di loro un pari livello di tutela in ogni Stato membro.
Ma di quali tutele si tratta? Cosa prescrive, esattamente, la direttiva 2001/55/CE? Innanzitutto, la protezione temporanea ha carattere eccezionale e per questo la sua durata è limitata a un anno, prorogabile per 12 mesi (e poi, eventualmente, di un ulteriore anno) (art. 4). In qualsiasi momento il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, per la sua cessazione, laddove la situazione nel Paese di origine dei soggetti cui essa si applica ne consenta un rimpatrio sicuro e stabile (art. 6).
Ai titolari di protezione temporanea gli Stati membri sono tenuti a erogare il prima possibile – riducendo al minimo le formalità – un titolo di soggiorno valido per l’intera durata della protezione (art. 8). Agli stessi deve essere poi consentito di svolgere qualsiasi attività di lavoro e di partecipare a corsi di formazione professionale o ad altre esperienze di formazione per adulti (art. 12). Inoltre, lo Stato membro che ospita il beneficiario di protezione temporanea è tenuto a provvedere perché questi disponga di un alloggio adeguato e riceva l’assistenza sociale, i contributi al sostentamento e le cure mediche necessarie (art. 13), e affinché possa in qualsiasi momento presentare domanda d’asilo (art. 17). Infine, a garanzia del diritto al ricongiungimento famigliare, i beneficiari di protezione temporanea possono ottenere, a determinate condizioni, che la medesima protezione venga estesa anche ai propri famigliari (art. 15) – più in particolare, al proprio coniuge (o partner stabile), ai propri figli minorenni o a eventuali altri parenti stretti facenti parte del proprio nucleo famigliare ed economicamente non autosufficienti.
Per quanto riguarda i minori, la direttiva istituisce in capo agli Stati membri l’obbligo di garantire loro accesso al sistema educativo (art. 14) e di provvedere affinché i minori non accompagnati (art. 16) possano trovare accoglienza presso un famigliare, presso una famiglia ospitante o in centri di accoglienza per minori e perché venga loro garantita adeguata rappresentanza e tutela legale.
La decisione 2022/382 del Consiglio, che ha determinato l’attivazione della protezione temporanea, ha stabilito che potrà godere delle tutele da essa garantite chiunque abbia fatto ingresso nell’Unione in conseguenza dell’aggressione militare russa e sia o un cittadino ucraino, residente in Ucraina prima del 24 febbraio, oppure un cittadino di Stato terzo (o apolide), che prima del 24 febbraio beneficiava in Ucraina di protezione internazionale o che soggiornava legalmente nel Paese sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido. La protezione temporanea si applicherà anche ai famigliari dei soggetti di cui sopra, come previsto dall’art. 15 della direttiva 2001/55/CE.

* Analista di geopolitica – Mondo Internazionale.

Articolo in mediapartnership con il Giornale Diplomatico.

(Foto: Depositphotos).