
di Maddalena Pezzotti –
Il diritto internazionale umanitario preclude l’uso di metodi e mezzi di combattimento che, nel raggiungimento del vantaggio militare, possano arrecare ripercussioni negative aggiuntive. Anche quelli di per sé leciti, se impiegati in maniera indiscriminata, non sono ammessi.
L’art. 35 del I Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra (1977) esplicita:
– “In ogni conflitto armato, il diritto delle Parti in conflitto di scegliere metodi e mezzi di guerra non è illimitato”.
– “E’ vietato l’impiego di armi, proiettili e sostanze, nonché metodi di guerra, capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili”.
– “E’ vietato l’impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all’ambiente naturale”.
Nel diritto internazionale, dunque, il fine non giustifica i mezzi. Inoltre, sebbene i provvedimenti si riferiscano alla tutela dei combattenti antagonisti, considerato che le persone e i beni civili sono costante e deliberato oggetto di aggressione, se applicati, potrebbero almeno lenire le conseguenze – tipo e gravità della ferita, intensità del dolore provocato, ripercussioni permanenti, tasso di mortalità, effetti collaterali -, della trasgressione del divieto di colpire questo tipo di obiettivi.
La protezione dell’ambiente naturale, a ben vedere, resta debole, giacché occorre che i danni siano “estesi” – centinaia di chilometri quadrati -, “durevoli” – vari decenni -, e “gravi” – con effetti che provocano un pregiudizio importante per la vita umana, le risorse economiche e naturali del territorio o altri beni -. Per di più, le tre condizioni, unite dalla congiunzione “e”, devono intendersi cumulative. Nella Convenzione sulla proibizione dell’impiego di tecniche di modifiche ambientali per scopi militari (1976), invece, l’arco temporale è più breve. Per “durevole” si intende, infatti, un disastro ambientale che si protrae per circa una stagione. Le tre condizioni, poi, sono da intendersi alternative, dato che i danni devono essere estesi, durevoli “o” gravi. Tale Convenzione, ratificata dall’Italia, vincola, però, un minor numero di stati.
Entrando nel particolare dei metodi di combattimento, per la definizione classica, questi sono le procedure, a livello tattico o strategico, seguite per cercare di imporsi sul nemico, sulla base delle informazioni disponibili, gli effetti combinati delle armi, il movimento e la sorpresa. Nei nuovi scenari operativi, la definizione si deve ampliare a fattori come quelli della sfera mediatica, forme di disinformazione o persuasione, e penetrazione di reti digitali di sicurezza. Durante la Guerra del Golfo, unità statunitensi distribuirono più di 29 milioni di volantini alle forze armate irachene, alludendo a una sconfitta inevitabile e imminente, e incitando alla diserzione e la resa. Un’analisi posteriore rivelò che il 98 per cento dei soldati iracheni aveva letto il messaggio, l’88 per cento aveva creduto al contenuto, e il 70 per cento si era consegnato in ragione di ciò.
Nelle ostilità, sono riconosciuti gli stratagemmi (art. 37.2): “gli atti che hanno lo scopo di indurre in errore un avversario, o di fargli commettere imprudenze, ma che non violano alcuna regola del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, e che, non facendo appello alla buona fede dell’avversario circa la protezione prevista da detto diritto, non sono perfidi”. Ne sono esempio le azioni di mascheramento (porre un tronco d’albero sotto una rete mimetica per simulare un cannone o un carro armato); quelle simulate (mostrare quiete o inattività o spostamenti di forze per indurre in errore); il depistaggio (disorientare con notizie non veritiere, trasmettendo le comunicazioni su frequenze intercettabili, e comunicando con unità militari o rinforzi che non esistono). L’esercito iracheno, sempre nel corso della Guerra del Golfo, fece ampio ricorso a stratagemmi per fuorviare gli americani. Vennero create cortine fumogene intorno a carri armati appena scampati da raid aerei, collocati sul terreno fogli d’alluminio coperti da reti mimetiche, realizzati finti sistemi d’arma in fibra di vetro colorati con vernice metallica e dotati di fonte di calore interna.
All’opposto, l’art. 37.1, non permette di uccidere o ferire ricorrendo alla perfidia, costituita da “atti che fanno appello, con l’intenzione di ingannarla, alla buona fede di un avversario per fargli credere che ha il diritto di ricevere o l’obbligo di accordare la protezione prevista dalle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati”. Tali atti mettono a rischio la tutela delle parti deboli del conflitto e intaccano il rispetto per l’immunità di determinati emblemi e segni distintivi. Si incorre nella perfidia nel momento in cui esiste una norma del diritto internazionale umanitario che garantisce una protezione, una condotta volta a indurre a credere in quella protezione, e una precisa volontà di raggirare la fiducia del nemico.
Fra i casi, si annoverano la finzione di negoziare, o arrendersi, per poi andare all’assalto; di un’incapacità dovuta a ferite o malattia per attrarre in agguato; di uno status protetto, facendo uso di emblemi o segni distintivi corrispondenti, per aprire il fuoco da una postazione; della condizione di civile, o non combattente, per occultare armi o sferrare un’offensiva. La perfidia è un crimine di guerra ai sensi dell’art. 8(2)b(vii) dello statuto della Corte penale internazionale. “Sono crimini di guerra fare uso improprio della bandiera bianca, o delle insegne militari o dell’uniforme del nemico o degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra in modo da provocare morti o feriti gravi; uccidere o ferire a tradimento un avversario”.
In questa categoria rientrano gli attentati suicidi. Il problema della loro liceità non si pone riguardo ai combattenti legittimi, sempreché questi si indirizzino a obiettivi militari, senza alcun tentativo di nascondere il proprio status. Si tratta delle vicende di Pietro Micca contro i francesi nel 1706, o dei piloti kamikaze giapponesi contro le navi statunitensi durante la seconda guerra mondiale, ovvero di soldati che affrontano il rischio sacrificando la vita nell’assolvimento dei compiti istituzionali, previsto peraltro dal Regolamento di disciplina militare italiano (art. 9 545/1986). Al contrario, quelli posti in essere fingendo lo status di civile, occultando le armi, e infierendo in maniera indiscriminata, o calcolata, sulla popolazione, rappresentano perfidia.
Il sabotaggio è accettato per gli obiettivi militari (art. 52.2). I sabotatori sono combattenti che operano oltre le linee nemiche per annientare o rendere inservibili beni che contribuiscono all’azione militare. Se in uniforme sono combattenti legittimi e, se catturati, godono del trattamento di prigionieri di guerra. I sabotatori che non si distinguono dalla popolazione civile non godono di questo diritto, ma qualora catturati, hanno accesso alle garanzie previste dall’art. 75.
La rappresaglia viene ristretta a misura di pressione in reazione a un atto illegale, purché diretta a combattenti e obiettivi militari e sempre proporzionata. Non ci possono fare rappresaglie su feriti, malati, naufraghi (I e II Convenzione di Ginevra), prigionieri di guerra (III Convenzione di Ginevra), popolazione e persone civili (IV Convenzione di Ginevra), beni culturali e luoghi di culto (art. 53 del I Protocollo aggiuntivo), beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile (art. 54), ambiente naturale (art. 55), opere e installazioni che racchiudono forze pericolose (art. 56); e con mine trappole e altri dispositivi fatti esplodere su comando a distanza o in automatico dopo un lasso di tempo (II Protocollo sulle armi disumane), armi chimiche (Convenzione armi chimiche, 1993), mine antiuomo (Convenzione mine antiuomo, 1997).
Non si può non concedere quartiere all’avversario, ossia ordinare che non ci siano sopravvissuti, minacciare o condurre le ostilità in funzione di tale risoluzione (art. 40 del I Protocollo aggiuntivo). Il manuale della marina degli Stati Uniti, tuttavia, considera giusta la lotta senza quartiere in quanto rappresaglia. La decisione, comunque, non è lasciata alle singole unità combattenti, ma è mantenuta a livello nazionale. Il Regno Unito, invece, si riserva il diritto di rappresaglie contro la popolazione civile al solo scopo di costringere a cessare comportamenti criminosi (in tal senso, ha espresso riserva agli art. 51 e 52 del I Protocollo aggiuntivo).
Il saccheggio è sempre proscritto (art. 24 della Convenzione dell’Aia, 1907; art. 33 della IV Convenzione di Ginevra, 1949; art. 4 Convenzione sulla protezione dei beni culturali, 1954). Questo è la sistematica e violenta appropriazione, da parte dei membri delle forze armate, di beni mobili pubblici e/o privati che appartengono alle persone protette o alla parte rivale. Il saccheggio non va confuso con la requisizione, che è una forma di appropriazione consentita dell’altrui bene.
Bandita è la presa di ostaggi (art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra, art. 34 della IV Convenzione di Ginevra, art. 75 del I Protocollo aggiuntivo). Commette tale crimine, ai sensi della Convenzione internazionale sulla presa di ostaggi (1979), “chiunque s’impadronisce di una persona o la detiene e minaccia di ucciderla, di ferirla o di continuare a detenerla allo scopo di costringere una parte terza, ossia un gruppo di persone, a compiere un atto qualsiasi o ad astenersene come condizione esplicita o implicita della liberazione dell’ostaggio”, nonché “chiunque tenta di commettere un atto di presa di ostaggio, o si rende complice di una persona che commette e tenta di commettere un atto di presa di ostaggio”.
Non si possono utilizzare persone protette, come i civili o i prigionieri di guerra, per rendere un obiettivo immune da attacco (art. 51.7 del I Protocollo aggiuntivo.). Per la parte attaccante, non vi è un obbligo giuridico di astenersi in presenza di scudi umani. Va solo tenuta in conto la proporzionalità, da vagliare con estremo rigore nell’evenienza di scudi umani non volontari. La responsabilità giuridica delle vittime civili ricade su chi pone innocenti a rischio.
È proibito affamare la popolazione civile come metodo di combattimento (art. 54 del I Protocollo aggiuntivo), nello specifico, distruggere, rimuovere o rendere inservibili beni indispensabili alla sopravvivenza, qualunque ne sia il motivo. L’interdizione non si applica per quegli attacchi con altri scopi in appoggio a un’operazione militare. L’importante, in queste circostanze, è che ci si astenga da quelle azioni dalle quali è possibile attendersi, come effetto secondario, di lasciare la popolazione con alimenti e acqua insufficienti per il proprio fabbisogno.
Il Rapporto Goldstone (2009) che riporta le indagini effettuate su mandato del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, in ordine alle presunte infrazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, commesse durante la repressione militare a Gaza, tra il 27 dicembre 2008 e il 18 gennaio 2009, denuncia Israele per la trasgressione di tale norma. La demolizione del Mulino Al Bader, l’unico nella Striscia di Gaza, non aveva, a giudizio della Commissione, alcuna attenuante militare. Dalla natura degli attacchi, volti alla precisa distruzione di macchinari fondamentali, si evince che lo scopo era quello di annullare la capacità produttiva. Valutazioni analoghe sono state effettuate dalla Commissione in relazione all’abbattimento dell’allevamento di polli Sawafeary, da parte di corazzati delle forze armate israeliane, che hanno raso al suolo le gabbie, uccidendo circa 31 mila volatili al loro interno.
Ai sensi dell’art. 8(2)b(xxv) dello statuto della Corte penale internazionale, dichiarare che non sarà dispensata una tregua, “Distruggere o impadronirsi di beni nemici, a meno che tale distruzione o confisca non siano richieste imperativamente dalle necessità di guerra”, prendere di ostaggi, “Utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per rendere certi punti, aree o forze militari esenti da operazioni militari”, “Far morire intenzionalmente di fame i civili, privandoli dei beni indispensabili per la sopravvivenza, e in particolare impedendo loro di ricevere eventuali soccorsi come previsto dalle Convenzioni di Ginevra”, si configurano come crimini di guerra.
Gli atti o minacce di violenza, il cui scopo principale sia quello di diffondere il terrore tra la popolazione civile, non sono tollerati (art. 51.2 del l Protocollo aggiuntivo, art. 13.2 del II Protocollo aggiuntivo), neanche in caso di atteggiamento ostile della popolazione nei confronti dei militari. Lo statuto della Corte penale internazionale non prevede il crimine di terrore come crimine di guerra a sé stante; lo stesso, nondimeno, deve intendersi compreso in altre fattispecie criminose, atteso che il diritto internazionale umanitario contempla numerose inadempienze che, in situazioni di conflitto armato, sono riconducibili, ai concetti di terrorismo, e attacco premeditato contro i civili.











