Ue. Corte dei conti, ‘I finanziamenti dell’Ue per l’aiuto allo sviluppo devono essere incentrati sui risultati’

EcaPress –

Stando a un nuovo parere della Corte dei conti europea, la proposta della Commissione europea di riunire vari programmi di azione esterna in un nuovo strumento di aiuto allo sviluppo dell’UE di vasta portata dovrebbe, secondo le attese, semplificare il quadro normativo, ridurre gli adempimenti burocratici e fornire una risposta più flessibile a sfide e crisi impreviste. Secondo la Corte, tuttavia, ciò non dovrebbe avvenire a scapito della rendicontabilità e l’intero strumento dovrebbe essere incentrato sui risultati.
Lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) diverrà una realtà nel 2021; il finanziamento proposto è di 89,2 miliardi di euro per il prossimo periodo finanziario di sette anni dell’UE. Tale strumento riunirà nel bilancio UE una dozzina di strumenti e programmi di azione esterna già esistenti. In particolare, assorbirà il maggiore strumento di azione esterna dell’UE, ossia il Fondo europeo di sviluppo (FES), che è attualmente gestito al di fuori del bilancio UE e fornisce aiuti allo sviluppo ai paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico e ai paesi e territori d’oltremare per un ammontare di 30,5 miliardi di euro nel periodo 2014‑2020. L’NDICI comprenderà varie forme di finanziamento come sovvenzioni, sostegno al bilancio, fondi fiduciari, garanzie di bilancio, finanziamenti misti e alleviamento del debito.
“L’ambiziosa proposta della Commissione per il nuovo strumento per le azioni esterne va nella giusta direzione e riduce lacune e sovrapposizioni”, ha dichiarato Hannu Takkula, il Membro della Corte responsabile del parere. “L’integrazione del Fondo europeo di sviluppo nel bilancio UE migliorerà il controllo democratico sugli aiuti dell’UE allo sviluppo esercitato dal Parlamento europeo, che acquisirà potere legislativo e di bilancio su tale fondo”.
Nel complesso, la proposta consegue gli obiettivi prefissati di portare a una semplificazione e ridurre l’onere amministrativo per le parti interessate, nonché consentire una maggiore flessibilità per gli strumenti di bilancio. A giudizio della Corte, però, la coerenza degli interventi della Commissione dipenderà dalle disposizioni attuative scelte e dalla gestione e vigilanza da essa assicurate.
La Corte invita la Commissione e i legislatori (il Parlamento europeo e il Consiglio) ad applicare l’approccio basato sulle prestazioni (performance-based approach) in maniera uniforme nell’intera proposta per far sì che non sia limitato ai paesi del vicinato. Inoltre, i documenti di programmazione dovrebbero essere basati sui risultati non solo per i programmi geografici, ma anche per quelli tematici; e i risultati andrebbero sempre monitorati sulla base di principali indicatori di performance che siano misurabili e chiaramente collegati a obiettivi specifici. Nel proposto regolamento si dovrebbe distinguere in modo chiaro tra la valutazione delle azioni finanziate e la valutazione dello strumento stesso.
La proposta introduce una mitigazione delle norme sull’annualità di bilancio (ossia il principio secondo il quale i fondi devono essere spesi nell’esercizio per il quale sono impegnati), rendendo più agevole riportare i fondi non spesi ad un esercizio successivo. Sebbene le nuove disposizioni proposte consentano maggiore flessibilità, la Corte avverte che ciò va oltre il regolamento finanziario dell’UE e che introduce ulteriore complessità normativa. La Corte suggerisce di soppesare l’impatto di questa maggiore flessibilità tenendo conto della potenziale perdita di rendicontabilità e di una minore responsabilità per la gestione dei fondi.
La Corte, osservando che la proposta introduce una “riserva per le sfide e per le priorità emergenti”, formula una serie di osservazioni specifiche. Ad esempio, la Commissione propone di raddoppiare (portandole a 10 milioni di euro per le misure di sostegno e a 20 milioni di euro per le misure speciali per le azioni di risposta rapida) le attuali soglie del FES per i casi straordinari, al di sotto delle quali i piani d’azione e le misure possono essere adottati senza atti di esecuzione. A giudizio della Corte, tali eccezioni potrebbero indebolire le disposizioni di vigilanza.
La Corte suggerisce di includere nel testo del regolamento proposto un riferimento al dialogo tra l’UE, gli Stati membri e i paesi partner, nonché di menzionare in modo più esplicito, tra gli obiettivi specifici, la parità tra generi e i cambiamenti climatici. La Corte prende atto delle disposizioni concernenti il proprio diritto di espletare audit, ma osserva che la Commissione e i legislatori dovrebbero ribadire, negli accordi con paesi terzi e con organizzazione internazionali, il diritto della Corte di accedere a qualunque informazione e documento sia necessario per il proprio lavoro di audit.

La Corte dei conti europea contribuisce a migliorare la governance finanziaria dell’UE pubblicando pareri su proposte di modifica o di introduzione di nuove disposizioni normative aventi un impatto finanziario. I pareri della Corte sono utilizzati dalle autorità legislative – il Parlamento europeo e il Consiglio – per il proprio lavoro.
Il parere n. 10/2018 della Corte dei conti europea concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale è attualmente disponibile in lingua inglese sul sito Internet della Corte (eca.europa.eu); le traduzioni in altre lingue saranno disponibili a breve.