UE. Trasporti: Corte Ue, obbligo rimborso se ritardo arrivo 3 ore

Ansa, 26 feb 13 –

I passeggeri di un volo con una o piu’ coincidenze hanno diritto ad una compensazione in denaro, se il loro volo raggiunge la destinazione finale con un ritardo pari o superiore a tre ore. Lo stabilisce con una sentenza la Corte di giustizia Ue del Lussemburgo. Il fatto che il ritardo del volo iniziale non abbia superato i limiti stabiliti da quanto previsto dal diritto Ue – si precisa – non incide sul diritto all’indennizzo.
Secondo la sentenza della Corte di giustizia Ue, l’indennizzo e’ forfettario, di un importo compreso tra i 250 ed i 600 euro, in funzione della lunghezza del volo, e determinato sulla base dell’entita’ del ritardo a destinazione. La Corte si e’ espressa in merito ad una causa presentata da Luz-Tereza Folkerts nei confronti di Air France. Munita di una prenotazione per un volo da Brema (Germania) a Asuncion (Paraguay), via Parigi e San Paolo, la passeggera ha subito un ritardo di due ore e mezzo, nell’orario di partenza iniziale, con uno slittamento delle coincidenze, accumulando un ritardo, all’arrivo, di 11 ore rispetto a quanto previsto. Quanto alle conseguenze finanziarie per le compagnie, possono essere attenuate se il vettore e’ in grado di dimostrare che il ritardo prolungato e’ dovuto a circostanze eccezionali ed inevitabili. L’indennizzo puo’ essere ridotto del 50%, se il ritardo rimane inferiore alle quattro ore, per un volo superiore ai 3500 chilometri.