Cedu. Green pass e vaccino non in conflitto con la tutela dei diritti umani

di Mariarita Cupersito

Mentre l’obbligatorietà del green pass per i lavoratori sta accrescendo tensioni e proteste in varie parti d’Italia, la Corte europea dei Diritti dell’Uomo prova a far chiarezza su alcuni punti della questione sgomberando il campo da possibili equivoci. Secondo quanto recentemente affermato in una decisione della Cedu infatti la certificazione verde non è equiparabile ad un obbligo vaccinale e dunque non può costituire un attacco ai diritti umani.
La Cedu si è pronunciata su un ricorso presentato da un cittadino francese, Guillaume Zambrano, che negli scorsi mesi ha contestato l’istituzione del green pass in Francia mediante numerosi provvedimenti con i quali è stato previsto l’obbligo di presentazione della certificazione verde per accedere a determinati luoghi chiusi senza però disporre alcun obbligo vaccinale, fatta eccezione per determinate categorie di lavoratori come quelle che operano in ambito sanitario.
Zambrano ha dato vita a un movimento denominato “No Pass!” e ha creato un sito web per opporsi alle decisioni, definite “liberticide”, del governo francese. Il ricorrente ha sostenuto che la legge sul pass sanitario serve a obbligare le persone a vaccinarsi, ma il vaccino rischia di far ammalare chi lo fa e ne minaccia l’integrità fisica; Zambrano ha anche dichiarato che il pass sanitario costituisce un’ingerenza discriminatoria nella vita privata dei cittadini.
I giudici della Cedu hanno dichiarato irricevibile il ricorso, evidenziando che il ricorrente aveva messo a punto una strategia legale per inondare la Cedu con un consistente numero di ricorsi (circa 18.000) aventi lo stesso oggetto. Nella decisione definitiva di rigetto, la Cedu precisa inoltre che Zambrano non ha fornito informazioni che dimostrino come la legge sul pass sanitario abbia vìolato i suoi diritti: non è stato provato, infatti, che le leggi contestate abbiano inciso sul diritto individuale del ricorrente al rispetto della sua vita privata, così come non è stata provata l’incidenza delle norme sul green pass sui diritti convenzionali nel caso di persone vaccinate. L’irricevibilità del ricorso è motivata anche dal fatto che Zambrano non ha adito prima i tribunali francesi e non ha dimostrato che ciò non avrebbe prodotto alcun risultato.
Sebbene la Cedu non sia quindi entrata nel merito dell’obbligo vaccinale anti Covid -19, proprio durante la campagna vaccinale si era pronunciata relativamente ad un altro vaccino e un’altra patologia con la sentenza 8 aprile 2021 della Grande Camera sul caso Vavricka contro Repubblica Ceca; in quell’occasione, i giudici di Strasburgo avevano chiarito le condizioni affinchè una legge che obbliga alla vaccinazione sia compatibile con il rispetto dei diritti umani ed in particolare con l’art. 8 della Convenzione, il diritto al rispetto della vita privata, facendo leva sul principio secondo cui non sono proibite le ingerenze dell’autorità pubblica previste legge, e che hanno la natura di misure che in una società democratica sono necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
In presenza di tali condizioni, conclude Strasburgo, l’obbligo vaccinale non entra in conflitto con la tutela dei diritti umani.