Farnesina –
In merito alle notizie stampa diffuse ed a quanto apparso su alcuni social media, circa e procedure di consegna del materiale elettorale ai connazionali all’estero in vista del Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, secondo quanto previsto dalla L. 459/2001 (art. 12 c. 3), la Farnesina precisa quanto segue:
– Un eventuale tentativo di doppio voto sarebbe immediatamente identificabile in sede di scrutinio e conseguentemente annullato, poiché il codice elettore apparirebbe due volte. La stessa Legge 459/2001 prevede tale eventualità e dispone al riguardo, all’articolo 14, comma 3, lettera c.. Tutti gli elettori sono informati del divieto del doppio voto, con apposito avviso contenuto nel foglio informativo inserito nel plico elettorale. Gli uffici consolari sono stati allertati che per ogni caso di doppia spedizione che venga segnalato, dovranno reiterare agli interessati l’ammonizione di legge e fornire un prepagato per la restituzione del plico duplicato.
– L’art. 5 del D.P.R. n. 104/2003 (Regolamento di attuazione della L. 459/2001) prevede la comunicazione e la diffusione dei dati degli elettori unicamente per finalità politico-elettorali. Gli elenchi “ostensibili” sono univoci, sicché i comitati referendari possiedono gli stessi indirizzi posseduti dagli uffici consolari.
– Chi non ha ricevuto il plico entro il 20 novembre può fare richiesta di un duplicato all’ufficio consolare di riferimento.
– Si esclude categoricamente la possibilità che materiale propagandistico possa essere stato immesso nei plichi elettorali.
– La scheda referendaria contenuta nel plico elettorale NON deve essere né firmata né timbrata dal Consolato. Come stabilito dall’articolo 14 della L. 459/2001, nell’apposito spazio sul retro della scheda deve essere apposto il “bollo di sezione” da parte del Vicepresidente del seggio, in sede di scrutinio.
– L’elettore che riceve il plico è tenuto ad esprimere personalmente il voto, come specificato nel foglio informativo contenuto nel plico elettorale. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, nonché gli uffici consolari all’estero, hanno il dovere di segnalare ogni notizia di reato elettorale giunta a loro conoscenza.