Maternità surrogata all’estero: la Cassazione, ‘offende dignità della donna’

‘Figli riconosciuti se adottati’.

di Mariarita Cupersito

I bambini nati all’estero da maternità surrogata dovranno essere riconosciuti in Italia come figli di entrambi i genitori, ma non sarà possibile il diretto riconoscimento all’anagrafe mediante trascrizione dell’atto di nascita straniero: è quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 38162 del 30 dicembre 2022.
La pronuncia si inserisce nel solco tracciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 33 del 09 marzo 2021, in cui si affermava che il superiore interesse del minore a veder riconosciuto il legame di filiazione anche con il genitore non biologico deve essere necessariamente bilanciato con il legittimo scopo dell’ordinamento a disincentivare il ricorso alla maternità surrogata, pratica penalmente sanzionata, e contestualmente si invitava il Parlamento italiano ad approvare una legge per il riconoscimento dei figli di coppie appartenenti allo stesso sesso.
Il caso in esame concerne nel merito il diniego da parte di un ufficiale di stato civile di trascrivere un atto di nascita redatto all’estero e riguardante un minore indicato dall’autorità straniera come figlio di due padri italiani. La coppia, unita civilmente, aveva stipulato un contratto di maternità surrogata in Canada, aggirando il divieto previsto dall’ordinamento italiano di cui all’art. 12 comma 6 della Legge n. 40/2004. La fecondazione è avvenuta tra i gameti di uno dei due uomini e l’ovocita di una donatrice anonima, con successivo impianto dell’embrione nell’utero di un’altra donna, non anonima, che ha poi portato a termine la gestazione. I due uomini sono stati entrambi riconosciuti come genitori del minore all’esito di un procedimento giudiziario in Canada e, una volta tornati in Italia, hanno chiesto il riconoscimento del bambino come proprio figlio.
Il rifiuto dell’ufficiale di stato civile ha dato il via al procedimento che è giunto fino in Cassazione, la quale, respingendo la richiesta dei ricorrenti, ha confermato la legittimità del rifiuto di trascrizione.
La Corte ha dunque stabilito che le coppie che hanno un figlio mediante ricorso alla maternità surrogata non sono punibili, ma si oppone all’automatico inserimento nell’atto di stato civile del nome del genitore intenzionale di un minore che sia nato dal ricorso a tale pratica “che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”, come si legge nella pronuncia.
Il bambino nato all’estero da maternità surrogata non potrà essere automaticamente riconosciuto in Italia come figlio della coppia, ma solo di quello tra i due che ha dato il proprio apporto biologico. Sarà poi avviato per l’altro genitore il procedimento di adozione in Italia (c.d. stepchild adoption), e la Corte precisa a tal proposito che il genitore riconosciuto per primo non potrà opporsi all’adozione del secondo genitore che figura sull’atto di nascita straniero, contrariamente a quanto accadeva in passato.
Per i giudici, tale decisione è in linea con la giurisprudenza di Strasburgo e tiene conto delle importanti trasformazioni che coinvolgono il diritto di famiglia.
Con l’adozione in casi particolari “l’ordinamento italiano assicura tutela all’interesse del minore al riconoscimento giuridico, ex post e in esito a una verifica in concreto da parte del giudice, del suo rapporto con il genitore d’intenzione”, si legge nella sentenza. “Non si manifesta, in tal modo, alcuna insidiosa vicinanza alla logica del fatto compiuto, ma si guarda alla condizione materiale del minore e al suo interesse affinché l’accudimento prestato da colui che ha condiviso in concreto il progetto procreativo assuma, con la costituzione dello status, la doverosità tipica della responsabilità genitoriale”.